Il Brasile e l'Italia, concordano e entro i limiti dei benefici stabiliti per i nazionali dalla legislazione di ciascuno dei due Paesi - di assicurare i diritti di previdenza sociale anteriormente acquisiti nel Paese di origine dai lavoratori emigrati, anche se non siano decorsi nel Paese di accoglimento i periodi minimi di attesa richiesti per la concessione di ciascuno dei benefici specificati negli articoli 39 e 40. Paragrafo 1. - Qualora l'emigrato non abbia compiuto nel Paese di origine il periodo di attesa, si terra' conto del periodo di assicurazione ivi compiuto agli effetti previsti dalla legislazione vigente nel Paese di accoglimento. Paragrafo 2. - La concessione dei benefici di cui al presente articolo avra' luogo indipendentemente dal trasferimento delle contribuzioni effettuate nel Paese di origine dal lavoratore emigrato.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art38 · fonte del testo