Ai lavoratori emigrati in Brasile verranno assicurati il diritto e la possibilita' di trasferire i propri risparmi in Italia a favore delle loro famiglie o di altre persone a carico e per il loro sostentamento, alle condizioni piu' favorevoli previste dalla legislazione brasiliana vigente in materia valutaria, o secondo quanto stabilito in accordi di pagamento tra l'Italia e Brasile.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art44 · fonte del testo