I benefici stabiliti dai due precedenti articoli verranno assicurati dal momento in cui il lavoratore emigrato inizia un'attivita' soggetta alle norme di previdenza sociale del Paese di accoglimento. Essi riguardano esclusivamente i rischi di malattia, invalidita' e morte e l'assistenza per la maternita' ed i funerali. Tuttavia, per quanto riguarda l'invalidita' e la morte, si terra' conto, in ciascun Paese, delle rispettive legislazioni.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art40 · fonte del testo