La concessione delle prestazioni relative all'assicurazione malattia ai familiari dell'emigrato che rimangono nel Paese di origine avra' luogo, per una durata non superiore a dodici mesi, in base alla legislazione del Paese di accoglimento ed a carico di questo, tramite i competenti istituti del Paese di origine.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art39 · fonte del testo