Se l'estradizione e' richiesta in concorso da piu' Stati per lo stesso fatto o per fatti diversi, lo Stato richiesto decide, tenuto conto di tutte le circostanze, ed in particolare della relativa gravita' e del luogo ove i reati sono stati commessi, delle rispettive date delle domande, della nazionalita' della persona estradanda e della possibilita' di una ulteriore estradizione a un altro Stato.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500~art11 · fonte del testo