Se l'estradizione di una persona e richiesta contemporaneamente da una delle Parti contraenti e da un altro o da altri Stati per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte richiesta decidera', conformemente alle proprie leggi, tenuto conto di tutte le circostanze, ivi comprese le disposizioni pertinenti contenute negli accordi esistenti fra la Parte richiesta e gli Stati richiedenti, della gravita' relativa dei reati, del luogo in cui sono stati commessi, delle date rispettive delle domande, della nazionalita' della persona richiesta e della possibilita' di una successiva estradizione verso un altro Stato.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;11~trattato-art12 · fonte del testo