Se l'estradizione e' richiesta contemporaneamente da piu' Stati, sia per gli stessi fatti, sia per fatti diversi, lo Stato richiesto decidera' liberamente, tenuto conto di tutte le circostanze e in particolare della possibilita' di una estradizione ulteriore tra gli Stati richiedenti, delle rispettive date delle domande, della relativa gravita' e del luogo dei reati.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art40 · fonte del testo