[1]Articolo XI.

[2]Qualora domande di estradizione della medesima persona vengano inoltrate da una delle Parti contraenti e da un altro o da altri Stati, lo Stato richiesto, a propria discrezionalita', potra' decidere verso quale Stato la persona in questione debba essere estradata, tenendo conto di tutte le circostanze, ed in particolare della gravita' relativa e del luogo dei reati, delle date rispettive delle domande, della nazionalita' della persona richiesta e della possibilita' di un'estradizione ulteriore verso un altro Stato.

Testo vigente dal 3 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-22;158~trattato-artxi · fonte del testo