cooperazione potra' includere particolarmente le attivita' seguenti:

  • a)realizzazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico;
  • b)scambio, formazione e addestramento al personale scientifico, tecnologico e tecnico;
  • c)estensione degli accordi, programmi e progetti in atto fra istituzioni dei due Paesi operanti specificatamente nell'area delle scienze di base e applicate;
  • d)organizzazione di congressi, convegni, seminari, workshops, in Italia ed in Brasile, tra ricercatori dei due Paesi;
  • e)scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;
  • f)utilizzazione di impanti ed attrezzature scientifiche e tecniche dei due Paesi.

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;481~accordo-art2 · fonte del testo