Art. II La cooperazione che si realizza in virtu' di questo Accordo potra' consistere in: - realizzazione congiunta di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico; - scambio, formazione e addestramento di personale scientifico, tecnologico e tecnico; - organizzazione e realizzazione congiunta di seminari, conferenze e corsi di miglioramento professionale; - scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche; qualsiasi altra forma di cooperazione che le Parti considerino conveniente.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-24;159~accordo-artii · fonte del testo