cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo potra' essere attuata, in base alle disponibilita' di risorse, nelle seguenti forme: - scambio di esperti; - scambio di informazioni tecnico-scientifiche; - trasferimento di conoscenze ed esperienze tecnico-scientifiche; - progetti di ricerca tecnico-scientifica ed altre attivita' comuni; - costituzione di centri comuni di ricerca, di laboratori, di gruppi di ricerca, ecc.; - organizzazione di seminari, simposi, conferenze e esposizioni nei settori di reciproco interesse; - ogni ulteriore forma di cooperazione che verra' concordata dalle Parti.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-07-01;222~accordo-art4 · fonte del testo