Articolo IV I progetti approvati nell'ambito del presente Accordo potranno includere una o varie delle attivita' seguenti: 1. missioni di docenti e ricercatori italiani ed argentini per la realizzazione dei progetti congiunti; 2. scambio di studenti, docenti e ricercatori italiani e argentini per attivita' congiunte di formazione a livello di dottorato di ricerca e post-dottorato, in particolare con l'attuazione della procedura della direzione congiunta di tesi di dottorato; 3. messa a disposizione da parte di universita' e di istituzioni di ricerca italiane e argentine di materiale bibliografico e di apparecchiature specifiche necessarie per la realizzazione di attivita' congiunte; 4. attivita' complementari proposte congiuntamente dalle due Parti, come conferenze o seminari e missioni per partecipare a congressi o riunioni; 5. attivita' per lo sviluppo tecnologico attuate congiuntamente dalle imprese e i centri di ricerca di entrambi gli Stati; 6. altre attivita' che saranno decise dalle Parti di comune accordo.

Testo vigente dal 1 settembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-08-22;243~accordo-artiv · fonte del testo