ARTICOLO XVII Le Autorita' competenti delle Parti contraenti stabiliranno di comune accordo e nel quadro della Commissione Mista prevista nell'Articolo XIX del presente Accordo, la lista dei documenti citati all'Articolo XVI di cui sopra e fisseranno le modalita' relative allo scambio delle autorizzazioni di trasporto e dei dati statistici.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476~accordo-artxvii · fonte del testo