ARTICOLO V 1 - Le autorizzazioni necessarie ai veicoli tunisini che circolano sul territorio della Repubblica italiana vengono rilasciate da parte delle competenti autorita' della Repubblica tunisina sulla base di formulari inviati a tale scopo dalle competenti autorita' italiane nei limiti dei contingenti fissati nell'ambito della Commissione Mista. 2 - Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani che circolano sul territorio della Repubblica tunisina sono rilasciate da parte delle competenti Autorita' italiane sulla base di formulari inviati a tale scopo da parte delle competenti autorita' tunisine nei limiti dei contingenti fissati nell'ambito della Commissione Mista. 3 Ogni Parte contraente dispone dello stesso contingente globale.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476~accordo-artv · fonte del testo