ARTICOLO XIX 1 - Ciascuna delle Parti contraenti fara' conoscere per via diplomatica, all'altra Parte contraente, l'Autorita' competente incaricata dell'applicazione del presente Accordo. 2 - Le Autorita' competenti citate al paragrafo 1 del presente articolo, designeranno i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista alternativamente sul territorio di ognuno dei due Paesi in vista di:

  • a)fissare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni previste all'Articolo 5;
  • b)stabilire di comune accordo il modello delle autorizzazioni ed esaminare le modalita' del loro rilascio;
  • c)esaminare i problemi fiscali citati all'Articolo 15, paragrafo 2;
  • d)risolvere le difficolta' che potrebbero eventualmente sorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo. 3 - La Commissione Mista potra', inoltre, proporre alle Autorita' competenti le misure atte a facilitare o favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi. 4 - Le proposte della Commissione Mista sono sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti contraenti.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476~accordo-artxix · fonte del testo