ARTICOLO XV 1 - I veicoli stradali immatricolati nel territorio di una delle parti contraenti e temporaneamente importati, nel corso del trasporto di merci regolato dal presente Accordo, nel territorio dell'altra parte contraente, sono esenti, sul territorio dell'altra parte contraente, da tutte le imposte e tasse relative al possesso e alla circolazione dei veicoli. 2 - Modifiche al regime fiscale previsto dal presente Accordo possono essere proposte dalla Commissione Mista alle Autorita' dei rispettivi Paesi, competenti per adottarle sulla base della legislazione nazionale di ciascuno dei due Paesi.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476~accordo-artxv · fonte del testo