ARTICOLO IV Le seguenti categorie di trasporto non sono soggette al regime dell'autorizzazione:

  • A)Traslochi;
  • B)Trasporti funebri effettuati a mezzo di veicoli appositamente allestiti a tale scopo;
  • C)Trasporto di materiale o oggetti destinati a fiere o esposizioni;
  • D)Trasporto di cavalli da corsa, veicoli, motocicli, biciclette o altro equipaggiamento a manifestazioni sportive;
  • E)Trasporto di strumenti musicali, di allestimenti e accessori destinati a teatri;
  • F)Trasporto di materiale destinato e registrazioni radiofoniche e riprese cinematografiche e televisive. Per i trasporti indicati ai punti C) D) E) F) il disposto del paragrafo I si applica a condizione che gli oggetti o gli animali siano reimportati nel Paese di immatricolazione.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476~accordo-artiv · fonte del testo