ARTICOLO VIII CONSULTAZIONI Al fine di seguire l'applicazione del presente Accordo, nonche' la promozione e la valutazione dei suoi risultati, le Parti contraenti promuoveranno riunioni periodiche di una Commissione Mista composta: - da parte italiana, da rappresentanti del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, del Ministero degli Affari Esteri, dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (Enit), in qualita' di membri effettivi, e da rappresentanti di altre Amministrazioni ed Enti nonche' di esperti opportunamente designati, che potranno di volta in volta essere necessari, in qualita' di membri aggiunti; - da parte romena, da rappresentanti del Ministero del Turismo in qualita' di membri effettivi e da rappresentanti di altre Amministrazioni ed Enti nonche' di esperti opportunamente designati, che potranno di volta in volta essere necessari, in qualita' di membri aggiunti. La Commissione si riunira' alternativamente nei due Paesi contraenti su iniziativa di una delle Parti. Allo scopo di studiare e proporre misure idonee alla attuazione del presente Accordo, saranno creati Gruppi di Lavoro per l'esame di argomenti di reciproco interesse i cui risultati saranno esaminati in sede di Commissione Mista. Durante la prima sessione della Commissione Mista che si riunira' in base al presente Accordo, saranno individuati i settori ritenuti prioritari e saranno costituiti i relativi gruppi di lavoro.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;475~accordo-artviii · fonte del testo