ARTICOLO III SVILUPPO DELL'INDUSTRIA TURISTICA E DELLE INFRASTRUTTURE Le Parti nel rispetto delle proprie legislazioni, agevoleranno ed incoraggeranno le attivita' dei prestatori di servizi turistici, come ad esempio agenzie di viaggio, operatori turistici, catene alberghiere, compagnie aeree, ferrovie, operatori di autolinee, allo scopo di incrementare l'interscambio turistico tra i due Paesi.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;475~accordo-artiii · fonte del testo