ARTICOLO IV Le Parti, nel rispetto delle proprie legislazioni, agevoleranno e incoraggeranno le attivita' dei prestatori di servizi turistici, come ad esempio agenzie di viaggio, operatori turistici, catene alberghiere, compagnie aeree, ferrovie, operatori di autolinee e compagnie di navigazione, allo scopo di determinare ed incrementare flussi turistici verso entrambi i Paesi. A tale scopo, ciascuna delle Parti:

  • a)permettera' ai vettori aerei, marittimi e terrestri dell'altra Parte, siano essi pubblici o privati, di aprire agenzie di vendita e di designare rappresentanti nel proprio territorio al fine di commercializzare i servizi da essi offerti;
  • b)permettera' la vendita di biglietti di trasporto promozionali da distribuirsi nel territorio di ciascuna Parte da vettori dell'Altra, tramite agenzie autorizzate all'esercizio delle attivita' imprenditoriali turistiche.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;148~accordo-artiv · fonte del testo