• l)Le Autorita' competenti dello Stato di esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della liberta' personale stabilita nella sentenza dello Stato di condanna.
  • 2)Se la natura o la durata della pena o della misura privativa della liberta' personale e' incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo puo', per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, modificare la sanzione stabilita dallo Stato di condanna in modo da non superare il massimo della pena prevista per lo stesso reato dalla propria legge. La natura e la durata della pena o della misura privativa della liberta' personale devono, comunque, corrispondere, per quanto possibile, a quelle inflitte con la condanna da eseguirsi.

Testo vigente dal 31 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;46~trattato-art9 · fonte del testo