Il presente Trattato si' applica solo se ricorrono le seguenti condizioni:

  • a)la persona condannata e' cittadino dello Stato di esecuzione;
  • b)la sentenza e' definitiva;
  • c)alla data di ricevimento della richiesta, la persona condannata deve ancora scontare almeno un anno della condanna;
  • d)la persona condannata o - in caso di sua incapacita' dovuta a ragioni di eta' o alle condizioni fisiche e mentali - il suo rappresentante legale acconsente al trasferimento;
  • e)il reato per il quale la persona e' stata condannata dallo Stato di condanna costituisce reato anche per lo Stato di esecuzione;
  • f)la persona non e' stata condannata a morte, a meno che tale condanna non sia stata commutata, e
  • g)lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

Testo vigente dal 31 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-03-05;46~trattato-art3 · fonte del testo