[1]per il trasferimento

[2]Il presente Accordo si applica soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

  • a)la persona condannata e' un cittadino dello Stato Ricevente;
  • b)la sentenza e' definitiva;
  • c)non ci sono procedimenti penali a carico della persona condannata nello Stato Trasferente laddove si richiede la sua presenza;
  • d)la durata della pena ancora da eseguirsi nei confronti della persona condannata e' di almeno un anno alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento;
  • e)la persona condannata o - in caso di sua incapacita' dovuta a ragioni di eta' o alle condizioni fisiche e mentali - il suo legale rappresentante, acconsente al trasferimento;
  • f)gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato Ricevente o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;
  • g)Lo Stato Trasferente e lo Stato Ricevente sono d'accordo sul trasferimento.

Testo vigente dal 29 ottobre 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183~accordo-art4 · fonte del testo