• 1)Ogni persona condannata, alla quale puo' essere applicato il presente Trattato, deve essere informata dallo Stato di condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
  • 2)Le Parti designeranno le Autorita' competenti a dar esecuzione al presente Trattato.

Testo vigente dal 31 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-03-05;46~trattato-art4 · fonte del testo