[1]dei valori in valuta e di altri beni

[2]I valori in valuta ed altri beni ricevuti dal capo dell'ufficio consolare, in relazione all'esecuzione delle funzioni consolari, possono essere esportati dallo Stato di residenza soltanto in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di detto Stato.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art28 · fonte del testo