[1]dalla requisizione

[2]I locali consolari e quelli adibiti esclusivamente a residenza del capo dell'ufficio consolare, il loro arredamento, i beni e mezzi di trasporto dell'ufficio consolare non sono soggetti ad alcuna forma di requisizione per qualsiasi scopo. Qualora un esproprio si renda necessario, ai fini della difesa nazionale o della pubblica utilita', saranno adottate tutte le misure possibili per evitare di ostacolare l'esercizio delle funzioni consolari e sara' versato allo Stato di invio senza ritardi un adeguato ed effettivo indennizzo.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art33 · fonte del testo