[1]di beni ereditari all'ufficio consolare

[2]1. Se, dopo il compimento delle procedure di successione nello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il ricavato della vendita dei beni mobili o immobili spettano a un erede, ad avente diritto a riserva od a legatario che ha il suo domicilio nel territorio dello Stato di invio, che non ha partecipato alle procedure della successione e non ha designato il suo rappresentante, i detti beni o il ricavato della loro vendita saranno consegnati, in conformita' alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, all'ufficio consolare dello Stato di invio per essere messi a disposizione dell'erede, dell'avente diritto a riserva o legatario, a condizione:

  • a)che i debiti ereditari, dichiarati nel termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti;
  • b)che le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite. 2. In caso di decesso di un cittadino dello Stato di invio, che si trovi temporaneamente nel territorio dello Stato di residenza, il danaro, gli effetti ed i preziosi che il defunto aveva con se' saranno consegnati, previa deduzione delle spese di alloggio, di vitto e funerarie, all'ufficio consolare dello Stato di invio ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di divieto di esportazione al momento del decesso.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art20 · fonte del testo