[1]delle nozioni di denominazione d'origine e di Paese d'origine

[2]1. Si considera denominazione d'origine, agli effetti del presente Accordo, la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una localita', utilizzata per designare un prodotto che ne e' originario e di cui le qualita' o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani. 2. Il Paese d'origine e' quello il cui nome, o quello nel quale e' situata la regione o la localita' - il cui nome, costituisce la denominazione d'origine che ha dato al prodotto la sua notorieta'.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~accordo-art2 · fonte del testo