Art. 29 c.p.i. — Oggetto della tutela

Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una localita', quando siano adottate per designare un prodotto che ne e' originario e le cui qualita', reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 29 c.p.i., dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art29 · fonte del testo