[1]Traduzione curata dalle competenti Amministrazioni italiane e svizzere d'intesa con i BIRPI

[2]ACCORDO DI LISBONA SULLA PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE E SULLA LORO REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE del 31 ottobre 1958, riveduto a STOCCOLMA il 14 luglio 1967

[3]Articolo 1 Istituzione d'una Unione particolare. Protezione delle denominazioni d'origine registrate presso l'Ufficio internazionale (1)

[4]1. I Paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare nel quadro dell'Unione per la protezione della proprieta' industriale. 2. Essi s'impegnano a proteggere, sui loro territori, secondo i termini del presente Accordo, le denominazioni d'origine dei prodotti degli altri Paesi dell'Unione particolare, riconosciuti e protetti a tal titolo nel Paese d'origine e registrati presso l'Ufficio dell'Unione per la protezione della proprieta' intellettuale (denominato in seguito: "Ufficio internazionale" o "Ufficio"), contemplato nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (denominata in seguito: "Organizzazione").

[5]------------------- (1) Dei titoli sono stati aggiunti agli articoli al fine di facilitarne l'identificazione. Il testo francese firmato e' privo di titoli.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~accordo-art1 · fonte del testo