[1]Gioventu'

[2]1. La cooperazione tra le parti sostiene tutte le rispettive politiche a favore dei giovani. Essa sostiene, tra l'altro, la formazione e l'occupazione, le politiche per la famiglia e l'istruzione e mira ad offrire opportunita' di lavoro ai giovani e a favorire lo scambio di esperienze riguardo ai programmi intesi a prevenire la delinquenza minorile e a consentire il reinserimento economico e sociale. 2. Le parti convengono di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla societa', anche in termini di partecipazione all'elaborazione di politiche che contribuiscono al loro sviluppo e che incidono sulla loro vita. 3. Le parti convengono di promuovere l'attuazione di programmi volti a favorire la cooperazione tra le organizzazioni giovanili, compresi i programmi di scambio.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art45 · fonte del testo