[1]Prospettiva di genere

[2]1. Le parti convengono che la cooperazione contribuisca a rafforzare le politiche, i programmi e i meccanismi volti a garantire, migliorare ed estendere la partecipazione paritaria alla vita politica, economica, sociale e culturale e le pari opportunita' tra uomini e donne in tale ambito, soprattutto ai fini di un'efficace attuazione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino. Se del caso, vengono avviate azioni positive a favore delle donne. 2. La cooperazione promuove l'integrazione della prospettiva di genere in tutti gli ambiti pertinenti, ivi compresi le politiche pubbliche, le strategie e le azioni di sviluppo e gli indicatori destinati a misurarne l'impatto. 3. La cooperazione contribuisce inoltre ad agevolare la parita' di accesso di uomini e donne a tutti i servizi e a tutte le risorse che consentono loro di esercitare appieno i propri diritti fondamentali, ad esempio nei seguenti ambiti: istruzione, salute, formazione professionale, opportunita' di lavoro, processi di adozione di decisioni politiche, strutture di governance e imprese private. 4. E' rivolta particolare attenzione ai programmi intesi a prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art44 · fonte del testo