[1]Democrazia e diritti umani

[2]1. Consapevoli del fatto che la tutela e la promozione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali spettano in primo luogo ai governi, tenendo presente l'importanza delle peculiarita' nazionali e regionali e dei diversi contesti storici, culturali e religiosi e riconoscendo che e' loro dovere tutelare tutti i diritti umani e tutte le liberta' fondamentali, a prescindere dai rispettivi sistemi politici, economici e culturali, le parti convengono di cooperare nel settore della democrazia e dei diritti umani. 2. Le parti riconoscono che la democrazia poggia sulla volonta' liberamente espressa dai popoli di determinare il proprio ordinamento politico, economico, sociale e culturale e la propria piena partecipazione a tutti gli aspetti della vita. 3. Le parti convengono di cooperare per rafforzare la democrazia e la propria capacita' di applicare i principi e le pratiche della democrazia e dei diritti umani, ivi compresi i diritti delle minoranze. 4. La cooperazione puo' comprendere, fra l'altro, attivita' concordate tra le parti, con l'obiettivo di:

  • a)garantire il rispetto e la difesa della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonche' la promozione e la tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali per tutti;
  • b)affrontare la questione dei diritti umani nel suo insieme in modo giusto ed equo, su un piano di parita' e con la medesima attenzione, riconoscendo che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati;
  • c)attuare in modo efficace gli strumenti internazionali in materia di diritti umani e i protocolli facoltativi applicabili a ciascuna parte, nonche' le raccomandazioni formulate dagli organismi per i diritti umani delle Nazioni Unite e accettate dalle parti;
  • d)integrare la promozione e la tutela dei diritti umani nelle politiche e nei piani di sviluppo interni;
  • e)realizzare campagne di sensibilizzazione e promuovere l'educazione in materia di diritti umani, democrazia e pace;
  • f)rafforzare le istituzioni democratiche e le istituzioni che si occupano di diritti umani, nonche' i quadri giuridici e istituzionali per la promozione e la tutela dei diritti umani;
  • g)elaborare iniziative comuni di reciproco interesse nelle sedi multilaterali competenti.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art22 · fonte del testo