[1]Lotta contro la corruzione

[2]1. Le parti collaborano per attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, come la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. 2. Le parti collaborano in particolare al fine di:

  • a)migliorare l'efficacia organizzativa e garantire una gestione trasparente delle risorse pubbliche e la rendicontabilita', con la partecipazione delle rispettive istituzioni istituite per combattere la corruzione;
  • b)procedere allo scambio delle migliori prassi per rafforzare le istituzioni competenti, comprese le autorita' di contrasto e il sistema giudiziario;
  • c)prevenire la corruzione attiva e passiva nelle operazioni internazionali;
  • d)valutare l'attuazione delle politiche di lotta contro la corruzione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale nell'ambito del meccanismo di riesame dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
  • e)incoraggiare le azioni volte a promuovere una cultura della trasparenza, la legalita' e un cambiamento nell'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti delle pratiche di corruzione;
  • f)agevolare le misure di identificazione e di recupero dei beni, promuovere le migliori prassi e sviluppare le capacita'.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art31 · fonte del testo