[1]Lotta alla criminalita' organizzata

[2]Le parti convengono di cooperare nella lotta alla criminalita' organizzata e alla corruzione. Tale cooperazione intende in particolare applicare e promuovere, se del caso, le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art20 · fonte del testo