[1]della convenzione e procedura relativa alla firma, alla ratifica e all'adesione

[2]1. La presente convenzione, i cui testi in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sara' aperta alla firma, fino al 1° agosto 1961, di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, di tutti gli Stati non membri che sono Parti contraenti dello statuto della Corte internazionale di giustizia o membri di un istituto specializzato delle Nazioni Unite ed egualmente di ogni altro Stato che il Consiglio puo' invitare a divenire Parte. 2. La presente convenzione e' soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale. 3. La presente convenzione sara' sottoposta all'adesione degli Stati di cui al paragrafo 1 dopo il 1° agosto 1961. Gli atti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art40 · fonte del testo