[1]1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sara' depositata negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite fara' avere una copia della presente Convenzione certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una qualsiasi delle categorie citate al paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, che e' stata aperta alla firma a New York, il 7 marzo 1966.

[3](Seguono le firme)

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-13;654~convenzione-art25 · fonte del testo