[1]di misure nazionali di controllo piu' severe di quelle richieste dalla presente convenzione

[2]Nonostante le disposizioni della presente convenzione, nessuna Parte sara' ne dovra' ritenersi impedita di adottare delle misure di controllo piu' rigorose e severe di quelle previste dalla presente convenzione e in particolare nell'esigere che i preparati della tabella III o gli stupefacenti della tabella II siano sottoposti alle misure di controllo applicabili agli stupefacenti della tabella I, o ad alcune di esse, se la Parte lo considera necessario o opportuno per la protezione della salute pubblica.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art39 · fonte del testo