[1]Procedura di ammissione, firma, ratifica e adesione

[2]1. Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli Stati non membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che sono membri di un istituto specializzato delle Nazioni Unite oppure dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, oppure che sono Parti allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia, nonche' qualunque altro Stato invitato dal Consiglio, possono diventare Parti alla presente Convenzione:

  • a)firmandola; oppure
  • b)ratificandola dopo averla firmata con riserva di ratifica; oppure
  • c)aderendo alla stessa. La presente Convenzione sara' aperta alla firma fino al 1 gennaio 1972 compreso. Successivamente sara' aperta all'adesione. 3. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art25 · fonte del testo