di statistiche Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico che si svolge sui servizi concordati dalle rispettive compagnie aeree, da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;409~accordo-art18 · fonte del testo