di Statistiche Le autorita' aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni similari rela- tive al traffico trasportato sui servizi concordati dalle rispettive compagnie designate, per/dal territorio dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 5 luglio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;217~accordo-art17 · fonte del testo