ARTICO 17 Fornitura di dati statistici Le Autorita' Aereonautiche di una Parte Contraente forniranno alle Autorita' Aereonautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico sui servizi concordati svolto dalle rispettive compagnie aeree designate da e verso il territorio dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;198~accordo-art17 · fonte del testo