di dati statistici Le Autorita' Aeronautiche di una delle due Parti Contraenti dovranno fornire, su richiesta delle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, dati statistici periodici o altre informazioni similari relative al traffico trasportato sui servizi concordati dalle rispettive compagnie aeree designate, da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 10 febbraio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;17~accordo-art17 · fonte del testo