O b i e t t i v i Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione tecnica e scientifica attraverso lo scambio di scienziati e ricercatori, il rafforzamento della collaborazione fra le rispettive comunita' scientifiche, il trasferimento di tecnologie ed altre forme di collaborazione ritenute idonee.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;399~trattato-art12 · fonte del testo