O b i e t t i v i 1. Le Parti conferiscono importanza fondamentale ad un'adeguata valorizzazione delle risorse umane nei propri piani, programmi, progetti ed attivita' di cooperazione allo sviluppo. 2. Nel quadro di accordi specifici, la Parte italiana si adoperera' per facilitare la partecipazione di laureati e ricercatori colombiani a corsi di specializzazione e di perfezionamento indicati da istituzioni accademiche e scientifiche italiane. 3. Le Parti collaboreranno al fine di contribuire all'elevazione della qualita' di vita della popolazione colombiana ed all'aumento della produzione e della produttivita' dell'economia colombiana, considerate formule efficaci per il consolidamento della democrazia e dello sviluppo integrato. 4. Le Parti appoggiano il ruolo degli organismi non governativi nella cooperazione allo sviluppo e chiederanno, nei casi in cui appaia conveniente, la loro partecipazione alla realizzazione di specifici progetti.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;399~trattato-art11 · fonte del testo