Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi attraverso: - gli accordi ed i progetti fra istituzioni dei due Paesi che operano nei settori della scienza di base ed applicata; - la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico; - lo scambio di docenti e ricercatori; - la partecipazione di ricercatori e di tecnici a corsi di perfezionamento ed aggiornamento scientifico e tecnologico; - l'organizzazione di congressi, seminari ed esposizioni scientifiche; - lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche.

Testo vigente dal 18 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;136~accordo-art14 · fonte del testo