Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi attraverso: gli accordi e le intese tra Istituzioni dei due Paesi operanti nei settori delle scienze di base ed applicate; la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico; lo scambio di docenti e ricercatori; la partecipazione di ricercatori e tecnici a corsi di perfezionamento e aggiornamento scientifico e tecnologico; l'organizzazione di convegni seminari ed esposizioni scientifiche; lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche.

Testo vigente dal 5 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-11;362~accordo-art13 · fonte del testo