1. Nell'applicazione della presente Convenzione, le autorita' centrali delle Parti Contraenti impiegano nelle comunicazioni tra loro le proprie lingue ufficiale o la lingua francese. 2. Le domande di assistenza giudiziaria, compresi gli allegati, sono redatte nella lingua della Parte richiedente e corredate da una traduzione nella lingua della Parte richiesta o in lingua francese. 3. La traduzione degli atti relativi alle commissioni rogatorie deve essere effettuata da un traduttore ufficialmente indicato o riconosciuto dalla Missione diplomatica o dagli uffici Consolari di una delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art5 · fonte del testo