per l'assistenza giudiziaria Le Parti contraenti non richiederanno il rimborso delle spese derivanti dall'assistenza giudiziaria, ad eccezione di quelle rela- tive agli onorari ed alle altre spese derivanti dall'esecuzione di perizie.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art15 · fonte del testo