[1]- Misure relative al finanziamento delle organizzazioni sportive

[2]1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare l'adeguata trasparenza in merito ai finanziamenti delle organizzazioni sportive sostenute finanziariamente dalle Parti. 2 Ciascuna Parte considera la possibilita' di aiutare le organizzazioni sportive a contrastare la manipolazione delle competizioni sportive, anche attraverso adeguati meccanismi di finanziamento. 3 Ciascuna Parte, se del caso, valuta se ritirare il sostegno finanziario, o invitare le organizzazioni sportive a ritirare il sostegno finanziario, alle parti interessate a competizioni che sono state sanzionate per manipolazione, per la durata della sanzione. 4 Se del caso ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari per ritirare del tutto o in parte il sostegno finanziario o altri tipi di sostegno collegati allo sport a qualsiasi organizzazione sportiva che non applichi in modo efficace i regolamenti sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art8 · fonte del testo